Art. 13 · Livello massimo dei trasferimenti

Art. 13

Livello massimo dei trasferimenti

In vigore dal 27 lug 2006
Livello massimo dei trasferimenti 1.   Per contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il Fondo di coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e per ridurre le disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite dovute ai massimali, il livello massimo del trasferimento dai Fondi di cui al paragrafo 2 a ogni singolo Stato membro ai sensi del presente regolamento si calcola come segue: — per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) inferiore al 40 % della media dell'UE a 25: 3,7893 % del loro PIL, — per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 40 % e inferiore al 50 % della media dell'UE a 25: 3,7135 % del loro PIL, — per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 50 % e inferiore al 55 % della media dell'UE a 25: 3,6188 % del loro PIL, — per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 55 % e inferiore al 60 % della media dell'UE a 25: 3,5240 % del loro PIL, — per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 60 % e inferiore al 65 % della media dell'UE a 25: 3,4293 % del loro PIL, — per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 65 % e inferiore al 70 % della media dell'UE a 25: 3,3346 % del loro PIL, — per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 70 % e inferiore al 75 % della media dell'UE a 25: 3,2398 % del loro PIL, — oltre, il livello massimo del trasferimento è ridotto di 0,09 punti percentuali del PIL per ogni incremento di 5 punti percentuali di RNL medio pro capite (SPA) nel periodo 2001-2003 raffrontato alla media dell'UE a 25. 2.   I massimali di cui al paragrafo 1 includono gli stanziamenti complessivi annuali del FEP per un determinato Stato membro ai sensi del presente regolamento, quelli del FESR, dell'FSE e del Fondo di coesione ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006, incluso il contributo del FESR al finanziamento della sezione transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato e partenariato e quello dello strumento di assistenza preadesione, nonché quelli del FEASR provenienti dalla sezione «orientamento» del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. 3.   La Commissione basa i calcoli del PIL sui dati statistici pubblicati nell'aprile 2005. I singoli tassi di crescita nazionali del PIL per il periodo 2007-2013, previsti dalla Commissione nell'aprile 2005, sono applicati separatamente a ciascuno Stato membro.
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