Art. 10
Gestione concorrente
In vigore dal 27 lug 2006
Gestione concorrente
1. Il bilancio comunitario destinato al FEP è eseguito nell’ambito della gestione concorrente tra gli Stati membri e la Commissione, ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (10), fatta salva l’assistenza tecnica di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, per cui il bilancio è eseguito dalla Commissione nell'ambito della gestione diretta.
Il principio di sana gestione finanziaria è applicato a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
2. La Commissione esercita le responsabilità di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea secondo le seguenti modalità:
a)
verifica l'esistenza e il corretto funzionamento negli Stati membri dei sistemi di gestione e di controllo, a norma degli ;
b)
interrompe i termini di pagamento o sospende una parte o l'insieme dei pagamenti, a norma degli , in caso di inadempienza da parte dei sistemi di gestione e di controllo nazionali e applica ogni altra rettifica finanziaria necessaria, secondo le procedure di cui agli ;
c)
verifica il rimborso degli anticipi e provvede al disimpegno automatico degli stanziamenti di bilancio a norma dell', paragrafo 2, e degli articoli da 90 a 94.
3. Agli interventi del FEP si applicano le disposizioni del titolo II, parte seconda, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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