Art. 81

Pagamento

In vigore dal 27 lug 2006
Pagamento 1.   Una volta adottata la decisione che approva un contributo del FEP a un programma operativo, la Commissione versa all’organismo designato dallo Stato membro per il periodo dal 2007 al 2013 un importo unico a titolo di prefinanziamento. Tale importo rappresenta il 7 % del contributo del FEP al programma operativo. Esso può essere ripartito in due esercizi finanziari in conformità al bilancio disponibile del FEP. 2.   L'organismo designato dallo Stato membro rimborsa alla Commissione l'importo totale versato a titolo di prefinanziamento, qualora nessuna domanda di pagamento nell'ambito del programma operativo sia stata trasmessa entro ventiquattro mesi dalla data in cui la Commissione ha versato la prima rata del prefinanziamento. 3.   Gli interessi generati dal prefinanziamento sono imputati al programma operativo, sono considerati risorsa per lo Stato membro sotto forma di contributo pubblico nazionale e sono dichiarati alla Commissione al momento della chiusura definitiva del programma operativo. 4.   La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata totalmente dalla Commissione al momento della chiusura del programma operativo a norma dell'.
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Pagamento (Art. 81 Regolamento (UE) 2006/1198) — Testo vigente | Portale Normativo