Art. 80
Integralità dei pagamenti ai beneficiari
In vigore dal 27 lug 2006
Integralità dei pagamenti ai beneficiari
Gli Stati membri si assicurano che gli organismi responsabili dei pagamenti garantiscano che i beneficiari percepiscano l’ammontare complessivo del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integralità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta, né alcun altro onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che conduca alla riduzione di questi importi per i beneficiari.
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