Art. 80

Integralità dei pagamenti ai beneficiari

In vigore dal 27 lug 2006
Integralità dei pagamenti ai beneficiari Gli Stati membri si assicurano che gli organismi responsabili dei pagamenti garantiscano che i beneficiari percepiscano l’ammontare complessivo del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integralità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta, né alcun altro onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che conduca alla riduzione di questi importi per i beneficiari.
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Integralità dei pagamenti ai beneficiari (Art. 80 Regolamento (UE) 2006/1198) — Testo vigente | Portale Normativo