Art. 80 · Integralità dei pagamenti ai beneficiari

Art. 80

Integralità dei pagamenti ai beneficiari

In vigore dal 27 lug 2006
Integralità dei pagamenti ai beneficiari Gli Stati membri si assicurano che gli organismi responsabili dei pagamenti garantiscano che i beneficiari percepiscano l’ammontare complessivo del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integralità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta, né alcun altro onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che conduca alla riduzione di questi importi per i beneficiari.
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