Art. 79

Cumulo dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi

In vigore dal 27 lug 2006
Cumulo dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi 1.   Il totale cumulato dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi effettuati non deve superare il 95 % del contributo del FEP al programma operativo. 2.   Una volta raggiunto detto massimale, l’autorità di certificazione continua a trasmettere alla Commissione ogni dichiarazione di spesa certificata al 31 dicembre dell’anno n, nonché gli importi recuperati nel corso dell’anno per il FEP, al massimo entro la fine di febbraio dell’anno n+1.
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Cumulo dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi (Art. 79 Regolamento (UE) 2006/1198) — Testo vigente | Portale Normativo