Art. 77

Norme per il calcolo dei pagamenti del saldo

In vigore dal 27 lug 2006
Norme per il calcolo dei pagamenti del saldo Il pagamento del saldo è limitato all'importo minore tra i due importi seguenti: a) l'importo calcolato applicando al contributo pubblico esposto nella dichiarazione finale di spesa certificata dall’autorità di certificazione a titolo di ciascun asse prioritario e di ciascun obiettivo di convergenza e obiettivo non di convergenza, il tasso di cofinanziamento comunitario fissato nel corrente piano di finanziamento per tale asse prioritario e tale obiettivo; b) l'importo dell'assistenza comunitaria pagata o da pagare ai beneficiari rispetto a ciascun asse prioritario e a ciascun obiettivo. Quest'ultimo importo deve essere specificato dallo Stato membro nell'ultima dichiarazione di spesa certificata dall’autorità di certificazione rispetto a ciascun asse prioritario e per ciascun obiettivo.
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Norme per il calcolo dei pagamenti del saldo (Art. 77 Regolamento (UE) 2006/1198) — Testo vigente | Portale Normativo