Art. 75

Norme comuni per i pagamenti

In vigore dal 27 lug 2006
Norme comuni per i pagamenti 1.   I pagamenti, da parte della Commissione, della partecipazione del FEP sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio. Ogni pagamento è imputato all’impegno di bilancio aperto meno recente. 2.   I pagamenti avvengono sotto forma di un prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di un pagamento del saldo. Essi sono versati all’organismo designato dallo Stato membro. 3.   Al più tardi entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una previsione provvisoria delle loro probabili domande di pagamento per l’esercizio finanziario in corso e per quello successivo. 4.   Tutti gli scambi relativi alle transazioni finanziarie tra la Commissione e le autorità ed organismi designati dagli Stati membri avvengono per via elettronica conformemente alle modalità di applicazione di cui all’. In casi di forza maggiore ed in particolare di malfunzionamento del sistema informatico comune o di interruzione di una connessione, lo Stato membro può trasmettere la dichiarazione di spesa e la domanda di pagamento su supporto cartaceo.
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Norme comuni per i pagamenti (Art. 75 Regolamento (UE) 2006/1198) — Testo vigente | Portale Normativo