Art. 73
Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri
In vigore dal 27 lug 2006
Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri
1. La Commissione collabora con l'autorità di audit del programma operativo per coordinare i rispettivi piani e metodi di verifica e scambia immediatamente i risultati degli audit realizzati sui sistemi di gestione e di controllo, al fine di sfruttare al meglio le risorse ed evitare inutili duplicazioni del lavoro svolto.
La Commissione e l'autorità di audit si riuniscono regolarmente, almeno una volta all’anno, salvo diversamente concordato tra loro, per esaminare insieme la relazione di controllo annuale e il parere presentati ai sensi dell’ e per uno scambio di opinioni su altre questioni relative al miglioramento della gestione e del controllo del programma operativo.
2. Nel definire la propria strategia di audit la Commissione identifica i programmi operativi per i quali il parere sulla conformità del sistema ai sensi dell’, paragrafo 2, non comporta riserve, o per i quali le riserve sono state sciolte a seguito dell’applicazione di misure correttive, per i quali la strategia di audit dell’autorità di audit è soddisfacente e sono state ottenute garanzie ragionevoli circa l’efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo sulla base dei risultati degli audit realizzati dalla Commissione e dallo Stato membro.
3. Per detti programmi operativi la Commissione può concludere che può affidarsi principalmente al parere di cui all', paragrafo 1, lettera e), punto ii), per quanto riguarda il funzionamento efficace dei sistemi e che svolgerà gli audit in loco solo se vi sono motivi sostanziali per ritenere che le carenze del sistema riguardino le spese certificate per la Commissione per un determinato anno, per le quali il parere di cui all', paragrafo 1, lettera e), punto ii), è stato fornito senza alcuna riserva in merito a tali carenze.
Allorché la Commissione giunge a tale conclusione, ne informa lo Stato membro interessato. Qualora vi siano motivi sostanziali per ritenere delle carenze, la Commissione può imporre allo Stato membro di svolgere audit a norma dell', paragrafo 3, o può svolgere audit per proprio conto a norma dell', paragrafo 2.
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