Art. 71
Creazione di sistemi di gestione e di controllo
In vigore dal 27 lug 2006
Creazione di sistemi di gestione e di controllo
1. Prima della presentazione della prima domanda di pagamento intermedio o al più tardi entro dodici mesi dall'approvazione del programma operativo gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dei sistemi, comprendente in particolare l’organizzazione e le procedure relative ai seguenti elementi:
a)
autorità di gestione e di certificazione e organismi intermedi;
b)
autorità di audit e ogni altro organismo incaricato di svolgere audit sotto la responsabilità di quest’ultima.
2. La descrizione di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una relazione che espone i risultati di una valutazione della creazione dei sistemi ed esprime un parere in merito alla conformità di questi ultimi con quanto disposto agli articoli da 57 a 61. Qualora il parere contenga delle riserve, la relazione indica la gravità delle carenze riscontrate. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure correttive da applicare e del calendario della loro attuazione e fornisce in seguito la conferma dell'attuazione delle misure e dello scioglimento delle riserve corrispondenti.
La relazione di cui al primo comma è considerata accettata e si procede al primo pagamento intermedio nei seguenti casi:
a)
entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della relazione, quando il parere di cui al primo comma non contiene riserve ed in assenza di osservazioni da parte della Commissione;
b)
se il parere contiene riserve, non appena la Commissione riceve la conferma dell'attuazione di misure correttive riguardanti elementi chiave dei sistemi e dello scioglimento delle riserve corrispondenti, ed in assenza di osservazioni da parte della Commissione, entro tre mesi dalla data della conferma.
Se le riserve riguardano un unico asse prioritario, il primo pagamento intermedio è effettuato con riguardo agli altri assi prioritari del programma operativo per i quali non sussistono riserve.
3. La relazione ed il parere di cui al paragrafo 2 sono redatti dall'autorità di audit o da un organismo pubblico o privato funzionalmente indipendente dalle autorità di gestione e di certificazione che opera tenendo conto delle norme di verifica accettate a livello internazionale.
Storico versioni
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