Art. 70
Gestione e controllo
In vigore dal 27 lug 2006
Gestione e controllo
1. Spetta agli Stati membri garantire la gestione e il controllo dei programmi operativi, in particolare tramite le misure seguenti:
a)
assicurare che i sistemi di gestione e di controllo per il programma operativo sono stati creati a norma degli articoli da 57 a 61 e funzionano efficacemente;
b)
prevenire, individuare e correggere le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull’andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.
2. Quando un importo indebitamente versato ad un beneficiario non può essere recuperato, spetta allo Stato membro rimborsare al bilancio generale dell'Unione europea l’importo perduto, qualora sia stabilito che la perdita è dovuta a colpa o negligenza ad esso imputabile.
Storico versioni
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