Art. 68
Relazione annuale della Commissione
In vigore dal 27 lug 2006
Relazione annuale della Commissione
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno e per la prima volta nel 2008 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'effettiva applicazione del presente regolamento nel corso dell'anno precedente.
2. La relazione traccia una sintesi delle principali evoluzioni, tendenze e sfide connesse all'attuazione dei programmi operativi.
3. La relazione annuale della Commissione comprende inoltre:
a)
una sintesi delle attività del FEP per Stato membro, con l'indicazione della ripartizione degli stanziamenti impegnati e pagati per ciascuno Stato membro nonché del ricorso all’assistenza tecnica da parte della Commissione e degli Stati membri;
b)
una valutazione del coordinamento del FEP con i Fondi strutturali e il FEASR;
c)
le risultanze delle valutazioni di cui all', non appena disponibili;
d)
al momento della presentazione della quarta relazione annuale e al momento della presentazione della relazione relativa all’ultimo anno di programmazione, una sintesi degli audit realizzati per conto della Commissione sui sistemi di gestione e di controllo istituiti dagli Stati membri e degli audit realizzati dagli Stati membri sugli interventi del FEP, con l’indicazione delle rettifiche finanziarie eventualmente effettuate.
4. La relazione è basata su un esame ed una valutazione, da parte della Commissione, della relazione annuale degli Stati membri e di qualsiasi altra informazione disponibile. In particolare nel 2012, la relazione sarà inoltre basata sull'esito del dibattito strategico di cui all', paragrafo 1, e su ogni altra informazione disponibile. La relazione precisa le misure di controllo che gli Stati membri e la Commissione hanno adottato o devono adottare per dare un seguito adeguato alle conclusioni della relazione.
Storico versioni
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