Art. 66
Modalità di sorveglianza
In vigore dal 27 lug 2006
Modalità di sorveglianza
1. L’autorità di gestione e il comitato di sorveglianza garantiscono la qualità dell’attuazione del programma operativo.
2. L’autorità di gestione e il comitato di sorveglianza effettuano la sorveglianza basandosi sugli indicatori finanziari e sugli indicatori di cui all', paragrafo 1, lettera c), definiti nel programma operativo.
3. Se la natura dell'intervento lo consente, le statistiche sono ripartite per genere e per classe di dimensione delle imprese beneficiarie.
4. Lo scambio di dati tra la Commissione e gli Stati membri a tale scopo avviene per via elettronica, conformemente alle modalità di applicazione di cui all’.
Storico versioni
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