Art. 66

Modalità di sorveglianza

In vigore dal 27 lug 2006
Modalità di sorveglianza 1.   L’autorità di gestione e il comitato di sorveglianza garantiscono la qualità dell’attuazione del programma operativo. 2.   L’autorità di gestione e il comitato di sorveglianza effettuano la sorveglianza basandosi sugli indicatori finanziari e sugli indicatori di cui all', paragrafo 1, lettera c), definiti nel programma operativo. 3.   Se la natura dell'intervento lo consente, le statistiche sono ripartite per genere e per classe di dimensione delle imprese beneficiarie. 4.   Lo scambio di dati tra la Commissione e gli Stati membri a tale scopo avviene per via elettronica, conformemente alle modalità di applicazione di cui all’.
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Modalità di sorveglianza (Art. 66 Regolamento (UE) 2006/1198) — Testo vigente | Portale Normativo