Art. 65
Compiti
In vigore dal 27 lug 2006
Compiti
Il comitato di sorveglianza accerta l’efficacia e la qualità dell’attuazione del programma operativo conformemente alle seguenti disposizioni:
a)
esamina ed approva, entro sei mesi dall’approvazione del programma operativo, i criteri di selezione delle operazioni finanziate e approva ogni eventuale revisione di tali criteri secondo le necessità della programmazione;
b)
valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del programma operativo sulla base dei documenti presentati dall’autorità di gestione;
c)
esamina i risultati dell’attuazione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ciascun asse prioritario, nonché le valutazioni intermedie di cui all’;
d)
esamina e approva le relazioni annuali e finali di attuazione di cui all’ prima che siano trasmesse alla Commissione;
e)
è informato in merito alla relazione annuale di controllo e alle eventuali osservazioni pertinenti formulate dalla Commissione a seguito dell’esame della relazione;
f)
su iniziativa dello Stato membro, può essere informato in merito alle informazioni scritte presentate alla Commissione di cui all’, paragrafo 1;
g)
può proporre all’autorità di gestione qualsiasi revisione o esame del programma operativo di natura tale da consentire il conseguimento degli obiettivi del FEP di cui all' o migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria;
h)
esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione relativa alla partecipazione del FEP.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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