Art. 63

Comitato di sorveglianza

In vigore dal 27 lug 2006
Comitato di sorveglianza Per il programma operativo lo Stato membro istituisce un comitato di sorveglianza, d’intesa con l’autorità di gestione e previa consultazione dei partner ai sensi dell'. Il comitato di sorveglianza viene istituito entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione di approvazione del programma operativo. Il comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno nell’ambito del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato e lo adotta d’intesa con l’autorità di gestione, al fine di esercitare le sue funzioni a norma del presente regolamento.
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Comitato di sorveglianza (Art. 63 Regolamento (UE) 2006/1198) — Testo vigente | Portale Normativo