Art. 62
Principi di sorveglianza
In vigore dal 27 lug 2006
Principi di sorveglianza
1. La sorveglianza consiste nell'esame della corretta attuazione del programma operativo.
2. La sorveglianza è effettuata in primo luogo dal comitato di sorveglianza e dall'autorità di gestione.
3. La Commissione prende parte alla sorveglianza tramite la sua partecipazione al comitato di sorveglianza e la revisione annuale del programma operativo che include, in particolare, l'analisi delle relazioni annuali di attuazione e controllo.
4. Lo scambio di dati fra la Commissione e gli Stati membri a tale scopo è effettuato elettronicamente in conformità delle modalità d'applicazione di cui all'.
Storico versioni
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