Art. 62

Principi di sorveglianza

In vigore dal 27 lug 2006
Principi di sorveglianza 1.   La sorveglianza consiste nell'esame della corretta attuazione del programma operativo. 2.   La sorveglianza è effettuata in primo luogo dal comitato di sorveglianza e dall'autorità di gestione. 3.   La Commissione prende parte alla sorveglianza tramite la sua partecipazione al comitato di sorveglianza e la revisione annuale del programma operativo che include, in particolare, l'analisi delle relazioni annuali di attuazione e controllo. 4.   Lo scambio di dati fra la Commissione e gli Stati membri a tale scopo è effettuato elettronicamente in conformità delle modalità d'applicazione di cui all'.
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Principi di sorveglianza (Art. 62 Regolamento (UE) 2006/1198) — Testo vigente | Portale Normativo