Art. 62 · Principi di sorveglianza

Art. 62

Principi di sorveglianza

In vigore dal 27 lug 2006
Principi di sorveglianza 1.   La sorveglianza consiste nell'esame della corretta attuazione del programma operativo. 2.   La sorveglianza è effettuata in primo luogo dal comitato di sorveglianza e dall'autorità di gestione. 3.   La Commissione prende parte alla sorveglianza tramite la sua partecipazione al comitato di sorveglianza e la revisione annuale del programma operativo che include, in particolare, l'analisi delle relazioni annuali di attuazione e controllo. 4.   Lo scambio di dati fra la Commissione e gli Stati membri a tale scopo è effettuato elettronicamente in conformità delle modalità d'applicazione di cui all'.
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