Art. 60

Funzioni dell’autorità di certificazione

In vigore dal 27 lug 2006
Funzioni dell’autorità di certificazione L’autorità di certificazione di un programma operativo esercita le seguenti funzioni specifiche: a) elabora e trasmette alla Commissione le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento; b) certifica che: i) la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili; ii) la spesa dichiarata è conforme alle norme comunitarie e nazionali applicabili ed è stata sostenuta in relazione alle operazioni selezionate per il finanziamento secondo i criteri applicabili al programma e conformi alle vigenti norme comunitarie e nazionali; c) si accerta che le informazioni ricevute in merito alle procedure e alle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa costituiscano un'adeguata base di certificazione; d) tiene conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutti gli audit svolti dall’autorità di audit o sotto la sua responsabilità; e) tiene una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione; f) tiene la contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione. Gli importi recuperati prima della chiusura del programma operativo, che devono essere riversati al bilancio generale dell'Unione europea in seguito a rettifiche finanziarie apportate a norma dell', sono detratti dalla dichiarazione di spesa successiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1198:oj#art-60

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo