Art. 60
Funzioni dell’autorità di certificazione
In vigore dal 27 lug 2006
Funzioni dell’autorità di certificazione
L’autorità di certificazione di un programma operativo esercita le seguenti funzioni specifiche:
a)
elabora e trasmette alla Commissione le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento;
b)
certifica che:
i)
la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili;
ii)
la spesa dichiarata è conforme alle norme comunitarie e nazionali applicabili ed è stata sostenuta in relazione alle operazioni selezionate per il finanziamento secondo i criteri applicabili al programma e conformi alle vigenti norme comunitarie e nazionali;
c)
si accerta che le informazioni ricevute in merito alle procedure e alle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa costituiscano un'adeguata base di certificazione;
d)
tiene conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutti gli audit svolti dall’autorità di audit o sotto la sua responsabilità;
e)
tiene una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;
f)
tiene la contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione. Gli importi recuperati prima della chiusura del programma operativo, che devono essere riversati al bilancio generale dell'Unione europea in seguito a rettifiche finanziarie apportate a norma dell', sono detratti dalla dichiarazione di spesa successiva.
Storico versioni
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