Art. 59

Funzioni dell’autorità di gestione

In vigore dal 27 lug 2006
Funzioni dell’autorità di gestione Spetta all’autorità di gestione di un programma operativo gestire e attuare il programma operativo secondo il principio di una solida gestione finanziaria. In particolare, essa è tenuta a: a) garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l’intero periodo di attuazione; b) verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti e che le spese dichiarate dai beneficiari siano effettivamente eseguite e che siano conformi alle norme comunitarie e nazionali; le verifiche in loco delle singole operazioni possono essere effettuate sulla base di un campione conformemente alle modalità di applicazione adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all', paragrafo 3; c) garantire l’esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione svolta nell’ambito del programma operativo, nonché la raccolta dei dati relativi all’attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione; d) garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell’attuazione delle operazioni mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione, ferme restando le norme contabili nazionali; e) garantire che le valutazioni dei programmi operativi di cui agli siano svolte a norma dell'; f) istituire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit, necessari per garantire una pista di controllo adeguata, siano tenuti a disposizione secondo quanto disposto dall'; g) garantire che l’autorità di certificazione e l'autorità di audit ricevano tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese, ai fini, rispettivamente, della certificazione e dell'audit; h) guidare i lavori del comitato di sorveglianza e trasmettergli i documenti atti a consentire un controllo qualitativo dell’attuazione del programma operativo, tenuto conto dei suoi obiettivi specifici; i) elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, le relazioni annuali e finali di attuazione; j) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all’.
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Funzioni dell’autorità di gestione (Art. 59 Regolamento (UE) 2006/1198) — Testo vigente | Portale Normativo