Art. 57
Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo
In vigore dal 27 lug 2006
Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo
1. I sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi stabiliti dagli Stati membri prevedono:
a)
la definizione delle funzioni degli organismi che partecipano alla gestione e al controllo e la ripartizione delle funzioni nell’ambito di ciascun organismo;
b)
l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e nell'ambito degli stessi;
c)
procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo;
d)
sistemi di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria affidabili e informatizzati;
e)
un sistema di informazione e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;
f)
un dispositivo per la verifica del funzionamento dei sistemi;
g)
sistemi e procedure per garantire una pista di controllo soddisfacente;
h)
procedure di informazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.
2. Le misure di cui alle lettere e) ed f) sono proporzionate all'importo totale della spesa pubblica destinato al programma operativo in questione.
Storico versioni
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