Art. 56
Stabilità delle operazioni
In vigore dal 27 lug 2006
Stabilità delle operazioni
1. Lo Stato membro o l’autorità di gestione accertano che la partecipazione del FEP resti attribuita a un’operazione esclusivamente se quest’ultima, entro cinque anni dalla data della decisione di finanziamento delle competenti autorità nazionali o dell’autorità di gestione, non subisce modifiche sostanziali:
a)
che ne alterino la natura o le modalità di attuazione, o che procurino un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico;
o
b)
che risultino da un cambiamento nella natura della proprietà di un’infrastruttura o dalla cessazione o rilocalizzazione di un’attività produttiva.
2. L’autorità di gestione informa la Commissione nella relazione annuale e nella relazione finale di attuazione di cui all' di ogni modifica di cui al paragrafo 1.
3. Le somme indebitamente versate sono recuperate a norma del titolo VIII, capi II e III.
4. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che le imprese che sono o sono state oggetto di una procedura di recupero ai sensi del paragrafo 3, a seguito del trasferimento di un'attività produttiva all'interno di uno Stato membro o in un altro Stato membro, non siano ammesse a beneficiare della partecipazione del FEP.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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