Art. 58
Designazione delle autorità
In vigore dal 27 lug 2006
Designazione delle autorità
1. Per il programma operativo, lo Stato membro designa:
a)
un'autorità di gestione per gestire il programma operativo;
b)
un’autorità di certificazione per certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione;
c)
un’autorità di audit, funzionalmente indipendente dall’autorità di gestione e dall’autorità di certificazione responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo.
2. Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per espletare una parte o la totalità dei compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità.
3. Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di cui al paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione.
4. Fatto salvo l’, paragrafo 1, lettera b), una parte o la totalità delle autorità di cui al paragrafo 1 può far parte dello stesso organismo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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