Art. 55
Ammissibilità delle spese
In vigore dal 27 lug 2006
Ammissibilità delle spese
1. Le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEP, se sono state effettivamente pagate dai beneficiari tra la data di presentazione dei programmi operativi alla Commissione, o il 1o gennaio 2007 se anteriore, e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell’ammissibilità.
2. In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali possono essere assimilati alle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni, purché:
a)
le norme in materia di ammissibilità di cui al paragrafo 4 prevedano l'ammissibilità di tali spese;
b)
l'ammontare delle spese sia giustificato da documenti contabili aventi un valore probatorio equivalente alle fatture;
c)
per quanto riguarda i contributi in natura, il cofinanziamento del FEP non superi la spesa totale ammissibile, escluso il valore di detti contributi.
3. Si considerano ammissibili alla partecipazione del FEP soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall’autorità di gestione secondo criteri preventivamente fissati dal comitato di sorveglianza.
Una nuova spesa, aggiunta al momento della modifica di un programma operativo di cui all’, è ammissibile a partire dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di modifica del programma operativo.
4. Le norme in materia di ammissibilità delle spese sono fissate a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dal presente regolamento. Esse si applicano alla totalità della spesa pubblica dichiarata nell'ambito del programma operativo.
5. Non sono ammissibili alla partecipazione del FEP le spese seguenti:
a)
l'imposta sul valore aggiunto, tranne l'imposta sul valore aggiunto non recuperabile, se realmente e definitivamente sostenuta da un beneficiario diverso da soggetti non passivi di cui all', paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (22);
b)
gli interessi passivi, fatto salvo il paragrafo 8;
c)
le spese per l’acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile per l’operazione considerata;
d)
le spese di alloggio.
6. I paragrafi 1, 3 e 4 lasciano impregiudicate le disposizioni di cui all’, paragrafo 1.
7. Per quanto concerne le operazioni che non comportano spese per il beneficiario, la spesa ammissibile per un contributo del FEP è costituita dall'aiuto pubblico pagato al beneficiario.
8. Fatto salvo il paragrafo 5, lettera b), la partecipazione del FEP può assumere una forma diversa da quella dell'aiuto diretto a fondo perduto. Le modalità di applicazione sono definite secondo la procedura di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
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