Art. 18
Durata e revisione del programma operativo
In vigore dal 27 lug 2006
Durata e revisione del programma operativo
1. Il programma operativo copre il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013.
2. Il programma operativo può essere riesaminato qualora emergano notevoli difficoltà di attuazione o siano stati introdotti mutamenti strategici significativi o per motivi di sana gestione e, se necessario, è modificato per il resto del periodo su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, di concerto con lo Stato membro interessato, previa approvazione del comitato di sorveglianza di cui all’.
La revisione tiene conto, in particolare, della valutazione intermedia, delle relazioni annuali di attuazione e degli esami annuali di cui, rispettivamente, agli e delle modifiche importanti della politica comune della pesca.
3. La Commissione adotta la decisione su una richiesta di revisione del programma operativo il più rapidamente possibile e comunque non oltre due mesi dopo la presentazione della domanda da parte dello Stato membro, sempreché il contenuto del programma operativo riveduto sia conforme all'. Le modalità di applicazione sono definite secondo la procedura di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1198:oj#art-18