Art. 4
Obiettivi
In vigore dal 27 lug 2006
Obiettivi
Gli interventi a titolo del FEP sono finalizzati a:
a)
sostenere la politica comune della pesca per assicurare lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi e sostenere l'acquacoltura ai fini della sostenibilità dal punto di vista economico, ambientale e sociale;
b)
promuovere un equilibrio sostenibile tra le risorse e la capacità di pesca della flotta da pesca comunitaria;
c)
promuovere uno sviluppo sostenibile della pesca nelle acque interne;
d)
favorire la competitività delle strutture operative e lo sviluppo di imprese economicamente vitali nel settore della pesca;
e)
rafforzare la tutela e il miglioramento dell'ambiente e delle risorse naturali laddove esiste una connessione con il settore della pesca;
f)
incoraggiare lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita nelle zone in cui si svolgono attività nel settore della pesca;
g)
promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nello sviluppo del settore della pesca e delle zone di pesca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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