Art. 6

Complementarità, coerenza e conformità

In vigore dal 27 lug 2006
Complementarità, coerenza e conformità 1.   Il FEP interviene a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, integrandovi le priorità comunitarie. 2.   La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del FEP sia coerente con le politiche, le priorità e le attività comunitarie e complementare ad altri strumenti finanziari comunitari. Tale coerenza e tale complementarità sono indicate, in particolare, nel programma operativo. 3.   Le operazioni finanziate dal FEP sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù di esso. 4.   In base alle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento tra l'intervento del FEP ed il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005 (9), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione e altri strumenti finanziari della Comunità. 5.   Le operazioni finanziate dal FEP non aumentano lo sforzo di pesca.
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