Art. 2
Ambito geografico
In vigore dal 27 lug 2006
Ambito geografico
1. Le misure previste dal presente regolamento si applicano nell'intero territorio della Comunità.
2. In deroga al paragrafo 1, nel caso degli interventi di cui al titolo IV, capo IV, relativo allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca, gli Stati membri selezionano le zone ammissibili in base ai criteri di cui all', paragrafi 3 e 4.
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