Art. 53
Partecipazione del FEP
In vigore dal 27 lug 2006
Partecipazione del FEP
1. La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa l'aliquota massima e l'importo massimo della partecipazione del FEP separatamente per l'obiettivo di convergenza e per l’obiettivo non di convergenza, per ciascun asse prioritario.
2. La partecipazione del FEP è calcolata in relazione alla spesa pubblica totale.
3. La partecipazione del FEP è stabilita per asse prioritario. La partecipazione del FEP è soggetta ai seguenti massimali:
a)
75 % della spesa pubblica totale cofinanziata dal FEP in regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza, fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 7, 8 e 9;
b)
50 % della spesa pubblica totale cofinanziata in altre regioni non ammissibili all'obiettivo di convergenza, fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 7, 8 e 9.
Ciononostante, gli Stati membri possono applicare nel programma operativo un'aliquota uniforme per regione per quanto riguarda le misure.
4. La partecipazione minima del FEP per asse prioritario ammonta al 20 % della spesa pubblica totale.
5. L'ammontare minimo del sostegno erogato dal FEP per un'operazione ammonta al 5 % della spesa pubblica totale destinata a tale operazione.
6. L'ammontare complessivo del sostegno erogato dal FEP per un'operazione non può superare il 95 % della spesa pubblica totale destinata a tale operazione.
7. Qualora le operazioni finanziate dal FEP rientrino tra quanto contemplato negli o 27, ove esse facciano parte di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all', lettera a), punto i), o rientrino tra quanto contemplato all’, paragrafi 3 o 4, il massimale della partecipazione del FEP per l'asse prioritario 1 è aumentato fino a 10 punti percentuali nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e fino a 15 punti percentuali per le regioni non ammissibili all'obiettivo di convergenza.
Il suddetto aumento è proporzionale al rapporto tra la spesa totale delle operazioni di cui al primo comma e la spesa totale dell'asse prioritario 1.
8. Qualora le operazioni finanziate dal FEP rientrino tra quanto contemplato nell', il massimale della partecipazione del FEP per l'asse prioritario 1 è aumentato fino a 10 punti percentuali nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e fino a 25 punti percentuali per le regioni non ammissibili all'obiettivo di convergenza.
Il suddetto aumento è proporzionale al rapporto tra la spesa totale delle operazioni di cui al primo comma e la spesa totale dell'asse prioritario 1.
9. Qualora le operazioni siano finanziate dal FEP nelle isole periferiche greche, che si trovano in condizioni svantaggiate data la loro posizione remota, e nelle regioni ultraperiferiche, il massimale della partecipazione del FEP per ciascun asse prioritario è aumentato fino a 10 punti percentuali nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e fino a 35 punti percentuali per le regioni non ammissibili all'obiettivo di convergenza.
Per ciascun asse prioritario il suddetto aumento è proporzionale al rapporto tra la spesa totale delle operazioni di cui al primo comma e la spesa totale dell'asse prioritario.
10. Le misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa della Commissione o in nome di quest'ultima sono finanziate dal FEP in ragione del 100 %.
Storico versioni
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