Art. 60 · Funzioni dell’autorità di certificazione

Art. 60

Funzioni dell’autorità di certificazione

In vigore dal 27 lug 2006
Funzioni dell’autorità di certificazione L’autorità di certificazione di un programma operativo esercita le seguenti funzioni specifiche: a) elabora e trasmette alla Commissione le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento; b) certifica che: i) la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili; ii) la spesa dichiarata è conforme alle norme comunitarie e nazionali applicabili ed è stata sostenuta in relazione alle operazioni selezionate per il finanziamento secondo i criteri applicabili al programma e conformi alle vigenti norme comunitarie e nazionali; c) si accerta che le informazioni ricevute in merito alle procedure e alle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa costituiscano un'adeguata base di certificazione; d) tiene conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutti gli audit svolti dall’autorità di audit o sotto la sua responsabilità; e) tiene una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione; f) tiene la contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione. Gli importi recuperati prima della chiusura del programma operativo, che devono essere riversati al bilancio generale dell'Unione europea in seguito a rettifiche finanziarie apportate a norma dell', sono detratti dalla dichiarazione di spesa successiva.
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