Art. 64

Composizione

In vigore dal 27 lug 2006
Composizione 1.   Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell’autorità di gestione. La sua composizione viene decisa dallo Stato membro a norma dell’, paragrafo 1, e d'intesa con l'autorità di gestione. 2.   Su propria iniziativa, un rappresentante della Commissione prende parte ai lavori del comitato di sorveglianza con funzione consultiva.
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Composizione (Art. 64 Regolamento (UE) 2006/1198) — Testo vigente | Portale Normativo