Art. 64
Composizione
In vigore dal 27 lug 2006
Composizione
1. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell’autorità di gestione.
La sua composizione viene decisa dallo Stato membro a norma dell’, paragrafo 1, e d'intesa con l'autorità di gestione.
2. Su propria iniziativa, un rappresentante della Commissione prende parte ai lavori del comitato di sorveglianza con funzione consultiva.
Storico versioni
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