Art. 77 · Norme per il calcolo dei pagamenti del saldo

Art. 77

Norme per il calcolo dei pagamenti del saldo

In vigore dal 27 lug 2006
Norme per il calcolo dei pagamenti del saldo Il pagamento del saldo è limitato all'importo minore tra i due importi seguenti: a) l'importo calcolato applicando al contributo pubblico esposto nella dichiarazione finale di spesa certificata dall’autorità di certificazione a titolo di ciascun asse prioritario e di ciascun obiettivo di convergenza e obiettivo non di convergenza, il tasso di cofinanziamento comunitario fissato nel corrente piano di finanziamento per tale asse prioritario e tale obiettivo; b) l'importo dell'assistenza comunitaria pagata o da pagare ai beneficiari rispetto a ciascun asse prioritario e a ciascun obiettivo. Quest'ultimo importo deve essere specificato dallo Stato membro nell'ultima dichiarazione di spesa certificata dall’autorità di certificazione rispetto a ciascun asse prioritario e per ciascun obiettivo.
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