Art. 9

Proporzionalità

In vigore dal 27 lug 2006
Proporzionalità 1.   L'attuazione di un programma operativo è di competenza dello Stato membro. Detta competenza è esercitata al livello territoriale appropriato conformemente ai sistemi istituzionali di ciascuno Stato membro e al presente regolamento. 2.   I mezzi impiegati dalla Commissione e dagli Stati membri possono variare a seconda dell'importo totale della spesa pubblica destinata al programma operativo. Ciò può verificarsi, in particolare, nel caso dei mezzi utilizzati a fini di valutazione, controllo e partecipazione della Commissione al comitato di sorveglianza di cui all' e per le relazioni annuali sull'attuazione dei programmi operativi.
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