Art. 37 · Azioni collettive

Art. 37

Azioni collettive

In vigore dal 27 lug 2006
Azioni collettive Il FEP può finanziare misure di interesse comune che sono attuate con la partecipazione attiva degli stessi operatori o da organizzazioni che operano per conto di produttori o da altre organizzazioni riconosciute dallo Stato membro, miranti in particolare a: a) contribuire in modo sostenibile a una migliore gestione o conservazione delle risorse; b) promuovere metodi o attrezzature di pesca selettivi e ridurre le catture accessorie; c) rimuovere dai fondali gli attrezzi di pesca smarriti al fine di lottare contro la pesca fantasma; d) migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza; e) contribuire alla trasparenza dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, compreso tramite la tracciabilità; f) migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari; g) sviluppare, ristrutturare o migliorare i siti acquicoli; h) investimenti in attrezzature ed infrastrutture per la produzione, la trasformazione o la commercializzazione, incluse quelle per il trattamento degli scarti; i) accrescere le competenze professionali o sviluppare nuovi metodi e strumenti di formazione; j) promuovere il partenariato tra scienziati e operatori del settore della pesca; k) collegamenti in rete e scambi di esperienze e migliori pratiche tra le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne e altre parti interessate; l) contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati per la piccola pesca costiera all', paragrafo 4; m) migliorare la gestione ed il controllo delle condizioni di accesso alle zone di pesca, in particolare mediante l'elaborazione di piani locali di gestione approvati dalle autorità nazionali competenti; n) istituire organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (18), relativa ristrutturazione e attuazione dei rispettivi piani di miglioramento della qualità; o) effettuare studi di fattibilità relativi alla promozione del partenariato con i paesi terzi nel settore della pesca. L'aiuto di cui alla lettera n) è concesso per un massimo di tre anni dalla data di riconoscimento o dalla data della decisione di ristrutturazione dell'organizzazione di produttori ed è decrescente nell'arco dei tre anni in questione.
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