Art. 42 · Modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività

Art. 42

Modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività

In vigore dal 27 lug 2006
Modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività Il FEP può finanziare la modifica dei pescherecci, battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolati nella Comunità, per destinarli ad altre attività a fini di formazione o ricerca nel settore della pesca o per attività diverse dalla pesca. Dette operazioni sono limitate agli organismi pubblici o semipubblici.
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