Art. 45

Partecipazione allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca

In vigore dal 27 lug 2006
Partecipazione allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca 1.   Le misure a favore dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca sono attuate in un dato territorio da enti locali o gruppi (di seguito «il gruppo») che rappresentino i partner pubblici e privati dei vari settori socioeconomici locali pertinenti e, conformemente al principio di proporzionalità, dispongano di una capacità amministrativa e finanziaria adeguata per gestire gli interventi e assicurare che le operazioni siano portate a termine con successo. Laddove possibile, il gruppo dovrebbe basarsi su organizzazioni esistenti che hanno acquisito esperienza nel settore. 2.   Il gruppo propone e attua, d'intesa con l'autorità di gestione, una strategia integrata di sviluppo locale basata su un approccio dal basso verso l'alto. 3.   Il territorio interessato da un gruppo dovrebbe essere omogeneo e rappresentare, in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche, una massa critica sufficiente a sostenere una strategia di sviluppo locale praticabile. 4.   Le operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale sono scelte dal gruppo e corrispondono alle misure di cui all'. La maggior parte delle operazioni è condotta dal settore privato. 5.   Gli Stati membri o le regioni, a seconda della natura specifica della loro struttura istituzionale, possono incoraggiare l'istituzione di reti volte alla divulgazione delle informazioni e, in particolare, allo scambio delle migliori pratiche.
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