Art. 50
Valutazione ex post
In vigore dal 27 lug 2006
Valutazione ex post
1. La valutazione ex post analizza il grado di utilizzazione delle risorse, l’efficacia e l’efficienza del programma operativo e il suo impatto in relazione agli obiettivi generali di cui all’ e ai principi guida di cui all'. Essa individua i fattori che hanno contribuito al successo o al fallimento nell’attuazione del programma operativo, anche in termini di sostenibilità e di buona pratica.
2. La valutazione ex post è effettuata su iniziativa e sotto la responsabilità della Commissione in consultazione con gli Stati membri e l'autorità di gestione, cui spetta raccogliere le informazioni necessarie ai fini dell'attuazione.
3. La valutazione ex post deve essere completata entro il 31 dicembre 2015.
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