Art. 16 · Dibattito strategico

Art. 16

Dibattito strategico

In vigore dal 27 lug 2006
Dibattito strategico 1.   Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione organizza un dibattito con gli Stati membri sui contenuti e l'evoluzione dell’attuazione dei piani strategici nazionali, sulla base di informazioni trasmesse per iscritto dagli Stati membri e al fine di incoraggiare lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri. 2.   La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni dei risultati del dibattito di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1198:oj#art-16