Art. 51
Informazione e pubblicità
In vigore dal 27 lug 2006
Informazione e pubblicità
1. Gli Stati membri forniscono informazioni circa il programma operativo, le operazioni e il contributo comunitario e le pubblicizzano. Le informazioni si rivolgono al pubblico e sono intese a valorizzare il ruolo della Comunità e ad assicurare la trasparenza dell'intervento del FEP.
2. L'autorità di gestione del programma operativo esercita le seguenti competenze in materia di pubblicità:
a)
informa i potenziali beneficiari, le organizzazioni interessate del settore della pesca, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi attivi nella promozione della parità di genere e le organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni ambientali, riguardo alle possibilità offerte dal programma e alle norme e alle modalità di accesso al finanziamento;
b)
informa i beneficiari in merito all'ammontare del contributo comunitario;
c)
informa il pubblico in merito al ruolo svolto dalla Comunità nell'ambito del programma operativo e ai risultati ottenuti.
3. Gli Stati membri notificano ogni anno alla Commissione le iniziative adottate ai fini del presente articolo nell'ambito delle relazioni annuali e finali di attuazione di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1198:oj#art-51