Art. 21 · Ambito di applicazione

Art. 21

Ambito di applicazione

In vigore dal 27 lug 2006
Ambito di applicazione Il sostegno del FEP per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria comporta gli aspetti seguenti: a) aiuti pubblici per proprietari di pescherecci e pescatori interessati da piani di adeguamento dello sforzo di pesca, qualora questi ultimi si configurino come: i) piani di ricostituzione di cui all’ del regolamento (CE) n. 2371/2002; ii) misure di emergenza di cui agli del regolamento (CE) n. 2371/2002; iii) il mancato rinnovo di un accordo di pesca tra la Comunità e un paese terzo o la riduzione sostanziale delle possibilità di pesca nel quadro di un accordo internazionale o altra intesa; iv) piani di gestione di cui all’ del regolamento (CE) n. 2371/2002; v) misure di cui agli del regolamento (CE) n. 2371/2002; vi) piani nazionali di disarmo che rientrano tra gli obblighi sanciti dagli articoli da 11 a 16 del regolamento (CE) n. 2371/2002 sull’adeguamento della capacità di pesca della flotta da pesca comunitaria; b) aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca a norma dell', paragrafo 1, punto vii); c) investimenti a bordo dei pescherecci e selettività a norma dell’; d) aiuti pubblici per la piccola pesca costiera a norma dell'; e) compensazioni socioeconomiche per la gestione della flotta da pesca comunitaria a norma dell'; f) aiuti pubblici nell'ambito dei piani di salvataggio e di ristrutturazione ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (11).
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