Art. 20

In vigore dal 28 giu 2006
1.   Alle importazioni dei quantitativi di cui all' si applica un prezzo minimo di acquisto, a carico dei raffinatori, dello zucchero greggio della qualità tipo (cif, franco fuori porti europei della Comunità). 2.   Per ogni campagna di commercializzazione il prezzo minimo di acquisto corrisponde al prezzo garantito di cui all' del regolamento (CE) n. 318/2006.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:950:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo