Art. 20
In vigore dal 28 giu 2006
1. Alle importazioni dei quantitativi di cui all' si applica un prezzo minimo di acquisto, a carico dei raffinatori, dello zucchero greggio della qualità tipo (cif, franco fuori porti europei della Comunità).
2. Per ogni campagna di commercializzazione il prezzo minimo di acquisto corrisponde al prezzo garantito di cui all' del regolamento (CE) n. 318/2006.
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