Art. 16
In vigore dal 28 giu 2006
1. Le domande di titolo di importazione e i titoli stessi recano le seguenti diciture:
a)
nella casella 8, il paese o i paesi di origine (paesi cui si applica il protocollo ACP o India);
b)
nelle caselle 17 e 18, la quantità di zucchero, in equivalente zucchero bianco, che non può superare l'obbligo di consegna fissato per il rispettivo paese in virtù dell';
c)
nella casella 20, il periodo di consegna a cui si riferiscono e almeno una delle diciture indicate nell'allegato III, parte A.
2. La domanda di titolo di importazione è accompagnata dall'originale del titolo di esportazione rilasciato dalle autorità competenti del paese di esportazione, conforme al modello figurante nell'allegato II, per un quantitativo pari a quello figurante nella domanda di titolo. Il titolo di esportazione può essere sostituito da una copia, autenticata dalle autorità competenti del paese di esportazione, della prova di origine di cui all' per i paesi contemplati dal protocollo ACP o di cui all' per l'India.
3. I titoli sono validi fino al termine del terzo mese successivo a quello del rilascio effettivo per lo zucchero ACP/India non destinato alla raffinazione. Per lo zucchero ACP/India da raffinare, i titoli sono validi fino alla fine del periodo di consegna al quale si riferiscono o, per i titoli rilasciati a partire dal 1o aprile, fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio effettivo.
4. In deroga all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, un titolo di importazione recante, nelle caselle 15 e 16, la designazione e il codice NC 1701 99 10 può essere utilizzato per l'importazione
a)
di zucchero del codice NC 1701 11 10 se si tratta di un titolo per zucchero da raffinare;
b)
di zucchero del codice NC 1701 11 90 se si tratta di un titolo per zucchero non destinato alla raffinazione.
Storico versioni
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