Art. 15

In vigore dal 28 giu 2006
1.   Se per un paese esportatore il quantitativo totale di zucchero ACP/India imputato ad un determinato periodo di consegna risulta inferiore all'obbligo di consegna, si applicano le disposizioni dell' del protocollo ACP o dell' dell'accordo India. 2.   Il paragrafo 1 non si applica se la differenza fra l'obbligo di consegna e il quantitativo totale di zucchero ACP/India imputato è inferiore o pari al 5 % dell'obbligo di consegna o inferiore o pari a 5 000 t di zucchero in equivalente zucchero bianco. 3.   In deroga all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e a condizione che siano coperti dal certificato d'origine di cui, secondo i casi, all' o all' del presente regolamento, i quantitativi importati in virtù della tolleranza positiva di cui all', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 sono ammessi a beneficiare del regime dello zucchero ACP/India. 4.   Qualora si applichino le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, la Commissione aggiunge o detrae, secondo i casi, la differenza al/dal quantitativo corrispondente agli obblighi di consegna del periodo di consegna successivo.
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