Art. 14

In vigore dal 28 giu 2006
1.   Nel caso in cui un quantitativo di zucchero ACP/India, che costituisce la totalità o parte degli obblighi di consegna, sia consegnato dopo la scadenza del periodo di consegna stabilito, la consegna è comunque imputata a tale periodo purché il quantitativo di cui trattasi sia stato caricato in tempo nel porto di esportazione, tenuto conto della durata normale di trasporto. Si intende per durata normale di trasporto il numero di giorni che si ottiene dividendo per 480 la distanza, espressa in miglia nautiche, che, seguendo la rotta normale, separa i due porti considerati. 2.   Il paragrafo 1 non si applica a un quantitativo che formi oggetto di una decisione della Commissione a norma dell', paragrafo 1 o 2, del protocollo ACP o dell', paragrafo 1 o 2, dell'accordo India.
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Art. 14 Regolamento (UE) 2006/950 — Testo vigente | Portale Normativo