Art. 13

In vigore dal 28 giu 2006
1.   La data di constatazione della consegna di una partita di zucchero ACP/India è la data di presentazione in dogana della partita, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (14). La dichiarazione della data di constatazione della consegna è costituita dalla presentazione della copia del documento complementare di cui, secondo il caso, all', paragrafo 1, o all', paragrafo 2, del presente regolamento. 2.   In deroga al paragrafo 1, nel caso in cui l'importatore fornisca una dichiarazione del comandante della nave, autenticata dalle competenti autorità portuali, secondo la quale la partita è pronta per essere scaricata nel porto considerato, la data di constatazione è la data a partire dalla quale la partita è pronta per essere scaricata, indicata nella suddetta dichiarazione.
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