Art. 12
In vigore dal 28 giu 2006
1. I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di ogni paese esportatore sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento 318/2006, in applicazione degli del protocollo ACP, degli dell'accordo in India e degli del presente regolamento.
2. La determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per un periodo di consegna:
a)
è effettuata in via previsionale anteriormente al 1o maggio precedente il periodo a cui si riferisce;
b)
è decisa anteriormente al 1o febbraio del periodo a cui si riferisce;
c)
è occasionalmente aggiustata nel corso del periodo a cui si riferisce qualora lo rendano necessario nuove informazioni, in particolare per risolvere casi debitamente giustificati.
Gli obblighi di consegna presi in considerazione per il rilascio dei titoli di cui all' sono pari ai quantitativi determinati in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, eventualmente aggiustati in base alle decisioni adottate in applicazione degli del protocollo ACP e degli dell'accordo India.
3. I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna sono determinati tenendo conto:
a)
delle consegne effettivamente constatate nel corso dei periodi di consegna precedenti;
b)
dei quantitativi dichiarati come quantitativi che non è stato possibile consegnare, a norma dell' del protocollo ACP e dell' dell'accordo India.
Qualora i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione superino i quantitativi delle consegne effettivamente constatate per i periodi di consegna precedenti, fatti salvi i risultati di eventuali indagini da effettuarsi dalle autorità competenti, le quantità nominali dei titoli di cui non è stato possibile constatare l'importazione effettiva nella Comunità sono aggiunte ai quantitativi di cui al primo comma, lettera a).
4. Gli aggiustamenti di cui al paragrafo 2, lettera c), possono consistere nel trasferire i quantitativi tra due periodi di consegna consecutivi, purché ciò non comporti perturbazioni del regime di approvvigionamento menzionato all' del regolamento (CE) n. 318/2006.
5. Per ciascun periodo di consegna, il totale dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna dei vari paesi esportatori sono importati come zucchero ACP/India nel quadro degli obblighi di consegna a dazio zero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:950:oj#art-12