Art. 7

In vigore dal 28 giu 2006
1.   Ciascuno Stato membro contabilizza i quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio effettivamente importati sulla scorta dei titoli di importazione di cui all', paragrafo 1, eventualmente previa conversione dei quantitativi di zucchero greggio in equivalente zucchero bianco in base al grado di polarizzazione dichiarato, secondo il metodo definito nell'allegato I, punto III.3, del regolamento (CE) n. 318/2006. 2.   Se l'immissione in libera pratica non ha luogo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo di importazione, lo Stato membro di immissione libera pratica conserva il titolo di importazione di origine, ed eventualmente il documento complementare compilato secondo le disposizioni degli , e ne invia una copia allo Stato membro che ha rilasciato il titolo di importazione. 3.   Conformemente all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e fatto salvo il disposto dell', paragrafo 3, del presente regolamento, è riscosso il dazio doganale pieno in vigore il giorno dell'immissione in libera pratica sui quantitativi di zucchero bianco in peso tal quale e di zucchero greggio convertito in equivalente zucchero bianco, oppure, per lo zucchero corrispondente a concessioni CXL, sui quantitativi di zucchero greggio in peso tal quale, importati in superamento del quantitativo indicato nel titolo di importazione corrispondente.
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