Art. 4

In vigore dal 28 giu 2006
1.   Gli interessati presentano le domande di titolo di importazione alle autorità competenti degli Stati membri. 2.   Le domande di titoli di importazione sono presentate dal lunedì al venerdì di ogni settimana, a partire dalla data di cui al paragrafo 5 del presente articolo e fino all'interruzione del rilascio dei titoli a norma dell', paragrafo 3, secondo comma. Il richiedente presenta la domanda di titolo all'autorità competente dello Stato membro nel quale è registrato ai fini dell'IVA. Ogni richiedente può presentare una sola domanda di titolo per settimana e per numero d'ordine. Se nel corso di una data settimana un richiedente presenta più di una domanda per lo stesso numero d'ordine, tutte le domande che ha presentato nel corso della stessa settimana per lo stesso numero d'ordine sono respinte e le cauzioni costituite all'atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro di cui trattasi. 3.   La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture: «zucchero da raffinare» oppure «zucchero non destinato alla raffinazione». La dicitura non è legata al codice NC per il quale è presentata la domanda né con il quale lo zucchero sarà importato. 4.   La domanda di titolo di importazione è corredata: a) della prova che il richiedente ha costituito una cauzione di 20 EUR/t del quantitativo di zucchero indicato nella casella 17 del titolo; b) per lo zucchero da raffinare, dell'impegno di un'impresa produttrice di zucchero accreditata a norma dell' del regolamento (CE) n. 318/2006 di provvedere alla raffinazione della quantità di zucchero di cui trattasi entro la fine del terzo mese successivo alla scadenza della validità del titolo di importazione. 5.   Per i contingenti tariffari, il primo periodo di presentazione delle domande di titolo di importazione inizia il giorno dell'apertura del contingente. Per lo zucchero ACP/India, il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione inizia il lunedì che precede il 10 giugno del periodo di consegna precedente. Tuttavia, se per un paese esportatore è raggiunto il limite dell'obbligo di consegna per un dato periodo di consegna, il primo periodo di presentazione delle domande di titoli relative al periodo di consegna successivo, per tale paese, inizia il lunedì che precede il 6 maggio.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2006/950 — Testo vigente | Portale Normativo