Art. 6

In vigore dal 28 giu 2006
1.   I titoli sono rilasciati il terzo giorno lavorativo successivo alla data della comunicazione di cui all', paragrafo 1. Per i quantitativi da consegnare, gli Stati membri tengono conto dell'eventuale coefficiente di attribuzione fissato entro tale termine dalla Commissione a norma del paragrafo 3 del medesimo articolo. 2.   Per i contingenti tariffari, i titoli sono validi fino alla fine della campagna di commercializzazione alla quale si riferiscono. 3.   Il primo giorno lavorativo di ogni settimana gli Stati membri comunicano alla Commissione, separatamente per ogni contingente tariffario o per ogni obbligo di consegna e per paese di origine, i quantitativi di zucchero per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel corso della settimana precedente, distinguendo tra zucchero da raffinare e zucchero non destinato alla raffinazione. 4.   In caso di cessione di un titolo di importazione a norma dell' del regolamento (CE) n. 1291/2000, il cessionario ne informa immediatamente l'autorità competente dello Stato membro di emissione del titolo. Gli obblighi di importazione e di raffinazione non sono cedibili. 5.   Per i titoli di importazione di zucchero non destinato alla raffinazione e in deroga all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000: a) se il titolo è restituito all'organismo emittente nei primi sessanta giorni di validità la cauzione da incamerare è ridotta dell'80 %; b) se il titolo è restituito all'organismo emittente tra il sessantunesimo giorno di validità e il giorno della scadenza la cauzione da incamerare è ridotta del 50 %. 6.   Entro il primo giorno lavorativo di ogni settimana gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi corrispondenti ai titoli restituiti nel corso della settimana precedente a norma del paragrafo 5 del presente articolo. Limitatamente ai quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna fissati in virtù dell' e ai contingenti tariffari di cui agli , i quantitativi che figurano in titoli restituiti a norma del paragrafo 5 del presente articolo sono aggiunti ai quantitativi facenti parte del rispettivo obbligo di consegna o contingente tariffario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:950:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 6 Regolamento (UE) 2006/950 — Testo vigente | Portale Normativo