Art. 19
In vigore dal 28 giu 2006
1. I quantitativi mancanti, di cui all', paragrafo 4, del regolamento 318/2006, sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del medesimo regolamento, per campagna di commercializzazione o parte di campagna, in base ad un bilancio comunitario previsionale e complessivo di approvvigionamento in zucchero greggio. Detti quantitativi sono importati come zucchero complementare.
Ai fini di tale determinazione, i quantitativi di zucchero dei dipartimenti francesi d'oltremare e di zucchero preferenziale destinati al consumo diretto da prendere in considerazione in ciascun bilancio sono valutati ogni anno in base ai dati trasmessi dagli Stati membri alla Commissione per le ultime campagne di commercializzazione.
2. La prima determinazione dei quantitativi di cui al paragrafo 1 è effettuata anteriormente al 31 ottobre e riveduta anteriormente al 31 maggio. Qualora informazioni nuove lo rendano necessario essa può essere rivista in un altro momento nel corso della campagna.
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