Art. 18
In vigore dal 28 giu 2006
1. Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, si considera originario dell'India lo zucchero la cui origine è determinata conformemente alle disposizioni vigenti nella Comunità ed è comprovata da un certificato d'origine rilasciato conformemente all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
2. All'atto dell'importazione è presentato alle autorità doganali un documento complementare contenente:
a)
almeno una delle diciture elencate nell'allegato III, parte A;
b)
la data d'imbarco delle merci e il relativo periodo di consegna; il periodo indicato non incide sulla validità della prova dell'origine al momento dell'importazione;
c)
la sottovoce della tariffa doganale comune corrispondente al prodotto in causa.
3. Il certificato d'origine e il documento complementare recanti la designazione dello zucchero del codice NC 1701 99 possono essere utilizzati eventualmente per l'importazione di zucchero del codice NC 1701 11 .
4. L'interessato fornisce all'autorità competente dello Stato membro di immissione in libera pratica, per motivi di controllo in particolare del periodo di consegna e dei quantitativi, la copia del documento complementare di cui al paragrafo 2, indicandovi:
a)
la data, constatata in base a un idoneo documento marittimo, in cui è stato ultimato il carico dello zucchero nel porto indiano di esportazione;
b)
la data di cui all', paragrafo 1;
c)
le informazioni riguardanti l'operazione d' importazione, in particolare la polarizzazione dichiarata, e i quantitativi di zucchero greggio effettivamente importati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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